Art. 3

LEGGE 14 agosto 1952, n. 1230

In vigore dal 12 ott 1952
Per il funzionamento della "Domus Mazziniana" è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, un contributo annuo di lire 2.000.000. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si farà fronte: per l'esercizio finanziario 1951-52 mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento dei capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; per l'esercizio 1952-53 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Altri mezzi finanziari di cui l'Istituto dispone sono: a) i contributi di enti locali; b) le elargizioni di privati cittadini ed istituzioni; c) le entrate derivanti dall'attività dell'ente.
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LEGGE 14 agosto 1952, n. 1230 (Art. 3 Istituzione, in Pisa, della "Domus Mazziniana".) — Testo vigente | Portale Normativo