Art. 3
LEGGE 14 agosto 1952, n. 1230
In vigore dal 12 ott 1952
Per il funzionamento della "Domus Mazziniana" è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, un contributo annuo di lire 2.000.000.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si farà fronte: per l'esercizio finanziario 1951-52 mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento dei capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; per l'esercizio 1952-53 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 466 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Altri mezzi finanziari di cui l'Istituto dispone sono:
a) i contributi di enti locali;
b) le elargizioni di privati cittadini ed istituzioni;
c) le entrate derivanti dall'attività dell'ente.
Storico versioni
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