Art. 7
LEGGE 14 agosto 1952, n. 1230
In vigore dal 12 ott 1952
Il Consiglio di amministrazione delibera i bilanci preventivi e consuntivi; sovraintende alla gestione economica e amministrativa dell'Istituto; provvede a tutto quanto si attiene all'attività dell'Istituto.
Il Consiglio di amministrazione è convocato presso la sede locale dell'Istituto o altrove ogni qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell'interesse dell'Istituto, ovvero quando ne facciano richiesta quattro dei suoi membri o il Collegio dei revisori dei conti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e non sono valide se non siano presenti almeno cinque componenti il Consiglio.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-08-14;1230#art-7