Art. 9
LEGGE 14 agosto 1952, n. 1230
In vigore dal 12 ott 1952
Il Consiglio di amministrazione nomina tre revisori, dei conti. I revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere confermati.
Essi esercitano la vigilanza sull'andamento della gestione dell'Istituto, esaminano i bilanci ed i conti, li vidimano e ne riferiscono al Consiglio di amministrazione.
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