Art. 9

LEGGE 14 agosto 1952, n. 1230

In vigore dal 12 ott 1952
Il Consiglio di amministrazione nomina tre revisori, dei conti. I revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere confermati. Essi esercitano la vigilanza sull'andamento della gestione dell'Istituto, esaminano i bilanci ed i conti, li vidimano e ne riferiscono al Consiglio di amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-08-14;1230#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo