Art. 6
LEGGE 14 agosto 1952, n. 1230
In vigore dal 12 ott 1952
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e ne fa eseguire le deliberazioni; vigila sull'andamento generale dell'Istituto; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione; adotta eventuali provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima adunanza del Consiglio.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.
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