Art. 9

LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221

In vigore dal 10 ott 1952
Per le ferrovie, le tramvie e le filovie extraurbane e le funivie, ammesse ai benefici di cui all' della presente legge, la scadenza delle relative concessioni potrà essere prorogata sino a 25 anni, a partire dalla data di applicazione dei benefici stessi. Le indennità ed i corrispettivi di qualsiasi genere, eventualmente dovuti al concessionario alla fine della concessione sono liquidati, per le opere e il materiale rotabile ammessi ai benefici di cui all' della presente legge, al netto dei contributi accordati in applicazione del medesimo limitatamente alla parte già corrisposta o vincolata per operazioni finanziarie.
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