Art. 3
LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221
In vigore dal 23 gen 1960
Per il potenziamento tecnico ed economico delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, mediante l'ammodernamento, trasformazione o sostituzione degli impianti o del materiale rotabile, nonchè per la trasformazione di ferrovie in tramvie, di tramvie e ferrovie e di ferrovie o tramvie in filovie, può essere accordato un contributo dello Stato in annualità posticipate, per un numero non superiore a sei. Tali annualità saranno determinate al tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti, ed in ogni caso, a un tasso non superiore al 6,50 per cento, in modo da corrispondere, in valore attuale, a non più della metà della spesa riconosciuta ammissibile sia per gli impianti che per il materiale rotabile e di esercizio.
Per le ferrovie, le tramvie e filovie extraurbane e per le funivie dell'Italia meridionale ed insulare il contributo di cui al primo comma del presente articolo può essere elevato fino ad un massimo, corrispondente, in valore attuale, ai tre quarti della spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti fissi e per il materiale rotabile e d'esercizio.
Allo scadere del periodo per il quale viene accordato il contributo, il materiale rotabile e di esercizio passa in proprietà dello Stato per una aliquota corrispondente al rapporto fra il valore capitale del contributo accordato e la spesa riconosciuta ammissibile per il suo acquisto.
Il materiale rotabile e d'esercizio, per le quote in proprietà dello Stato, rimane in uso gratuito al concessionario per tutta la durata della concessione, con obbligo del concessionario medesimo di mantenimento in efficienza e di ripristino in caso di distruzione, non dovuta ad eventi bellici.
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