Art. 7
LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221
In vigore dal 10 ott 1952
Le sovvenzioni d'esercizio, accordate a norma degli della presente legge, possono essere corrisposte a trimestri posticipati.
I contributi accordati in applicazione dell' della presente legge possono essere corrisposti, integralmente o parzialmente, in capitale con le modalità stabilite dall' del regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 2 dicembre 1930, n. 1752.
I contributi accordati in applicazione dell' possono essere liquidati per quote non inferiori ad un decimo in' proporzione dei lavori eseguiti o del materiale mobile e d'esercizio già costruito o approvvigionato.
I contributi di cui allo stesso possono essere messi a disposizione del concessionario per operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 35 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.
Possono essere parimenti messe a disposizione per operazioni finanziarie le quote delle sovvenzioni di esercizio attribuite all'ammortamento dei disavanzi di cui all', secondo comma, e all', lettera h), previa trasformazione in sei annualità posticipate della quota di sovvenzione anzidetta.
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