Art. 11

LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221

In vigore dal 10 ott 1952
Il termine per il riassorbimento dei posti in soprannumero negli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui all' della legge 5 giugno 1951, n. 519, è prorogato di un triennio.
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LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221 (Art. 11 Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione) — Testo vigente | Portale Normativo