Art. 14

LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221

In vigore dal 10 ott 1952
Nel caso in cui, essendosi pronunziata la decadenza a norma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 787, non si addivenga all'aggiudicazione della concessione, ai sensi dell' di detto decreto, e non si adotti uno dei provvedimenti previsti nell' del decreto medesimo, la concessione stessa, per le ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, può essere accordata alla Provincia, al Comune o al consorzio dei Comuni interessati; quella delle funivie e funicolari al Comune o al consorzio dei Comuni interessati. In pendenza della concessione il Ministro per i trasporti può affidare in via temporanea l'esercizio agli enti anzidetti. Nella eventualità che la concessione non sia fatta agli enti di cui sopra, e si addivenga alla demolizione della linea, il mutuante ha diritto di procedere sui beni ipotecati e lo Stato ha diritto di recuperare le somme corrisposte o vincolate sulle sovvenzioni e sui contributi accordati in applicazione della presente legge.
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LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221 (Art. 14 Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione) — Testo vigente | Portale Normativo