Art. 17

LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221

In vigore dal 10 ott 1952
Al pagamento delle sovvenzioni di esercizio di cui all' della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Per il pagamento dei contributi di cui all' della presente legge il Ministero dei trasporti è autorizzata ad assumere impegni entro il limite di lire 400 milioni nell'esercizio 1952-53, di lire un miliardo in ciascuno degli esercizi 1953-54 e 1954-55 e di lire 600 milioni nell'esercizio 1955-56. Le somme non impegnate in un esercizio finanziario dovranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.
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LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221 (Art. 17 Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione) — Testo vigente | Portale Normativo