Art. 20
LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221
In vigore dal 10 ott 1952
Le norme di cui alla presente legge, in quanto applicabili, si estendono anche all'Azienda di navigazione interna lagunare di Venezia ed alla Società veneta per il tratto Venezia-Fusina.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 agosto 1952
EINAUDI
DE GASPERI - MALVESTITI - PELLA - ZOLI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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