Art. 19

LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221

In vigore dal 17 ott 1952
Alle aziende esercenti pubblici trasporti urbani municipalizzati o in maggioranza di proprietà dei Comuni e delle Province che, per l'approvvigionamento di nuovo materiale mobile destinato all'ammodernamento del sistema di trazione, non contraggono i mutui previsti dall' del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 487, può venire accordato, in luogo del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, ma entro i limiti della somma stanziata dal decreto legislativo stesso, un contributo annuo fisso, per un periodo di quattro anni, in misura del 3 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
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LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221 (Art. 19 Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione) — Testo vigente | Portale Normativo