Art. 2

LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221

In vigore dal 31 dic 1966
Per l'adeguamento alle mutate condizioni economiche dell'esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, le sovvenzioni di esercizio o riservate a garanzia dell'esercizio, comprese le quote relative ai fondi speciali, stabilite dagli atti di concessione, potranno essere variate in relazione alle mutate condizioni di cui sopra e corrisposte nella nuova misura per tutto il periodo della concessione nonchè per la maggior durata di essa ai sensi dell' della presente legge. Qualora la sovvenzione stabilita dagli atti di concessione non sia ripartita nelle due quote afferenti la costruzione e l'esercizio, sarà preliminarmente provveduto a tale ripartizione in base all'art. 35 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447. La nuova sovvenzione avrà decorrenza dal 1° luglio 1952 per le linee o i tratti di linea in esercizio a quella data; o dal giorno del ripristino del servizio, per le linee o tratti di linea, che, distrutti o danneggiati per eventi bellici, non siano stati ancora riaperti all'esercizio alla data medesima. Per le linee cui, con l'atto di concessione o con atti successivi, non sia stata accordata sovvenzione, può essere assegnata, quando risulti giustificata in base al piano finanziario di cui al successivo , una sovvenzione di esercizio con decorrenza 1 luglio 1952 e per la residua durata della concessione. La sovvenzione d'esercizio variata a norma del presente articolo non potrà superare il limite massimo di lire 800.000 al chilometro entro il termine di tempo di cui all', lettera b) e di lire 600.000 dopo tale termine e in ogni altro caso previsto dall'.(2) (3)(5) (6) Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, tali limiti potranno essere elevati, in via eccezionale, fino a lire 1.400.000 al chilometro per linee dell'Italia meridionale ed insulare che rivestano particolare importanza sociale e che non possano in alcun modo rientrare fra quelle previste alla lettera c), del precedente .(1) (2) (7) L'adeguamento delle sovvenzioni, oltre i limiti massimi suddetti, deve essere disposto con apposita legge.
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