Art. 4

LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221

In vigore dal 7 apr 1957
Le ferrovie e tramvie extraurbane, ammesse alle provvidenze previste dagli della presente legge, non potranno usufruire, a decorrere dalla data di applicazione delle provvidenze stesse, delle disposizioni di cui all'art. 27, lettera b) del regio decreto - legge 29 luglio 1938, n. 1121 ed all' del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, relative alla concessione di sussidi integrativi di esercizio.
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LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221 (Art. 4 Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione) — Testo vigente | Portale Normativo