Art. 4
LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221
In vigore dal 7 apr 1957
Le ferrovie e tramvie extraurbane, ammesse alle provvidenze previste dagli della presente legge, non potranno usufruire, a decorrere dalla data di applicazione delle provvidenze stesse, delle disposizioni di cui all'art. 27, lettera b) del regio decreto - legge 29 luglio 1938, n. 1121 ed all' del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, relative alla concessione di sussidi integrativi di esercizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-08-02;1221#art-4