Art. 5

LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221

In vigore dal 10 ott 1952
Per le ferrovie, le tramvie e filovie extraurbane e le funivie, per le quali non si faccia luogo all'applicazione dell' della presente legge o per le quali i provvedimenti di cui all'articolo medesimo non siano stati ancora attuati, sarà provveduto, su domanda del concessionario, alla variazione delle sovvenzioni di cui al precedente in base alle risultanze di un piano finanziario comprendente le previsioni dei prodotti e delle spese dell'esercizio durante la restante durata della concessione o durante il periodo che precede la effettiva attuazione dei provvedimenti approvati in base all' della presente legge. Nel piano finanziario sarà conteggiato anche il nuovo importo delle quote annue che il concessionario dovrà accantonare per il rinnovo degli impianti e dei materiali e per la costituzione di fondi speciali che siano stabiliti negli atti di concessione, nonchè la quota annua di ammortamento del disavanzo di puro esercizio riconosciuto ammissibile dal 1 gennaio 1948 al 30 giugno 1952, per la parte non coperta dai sussidi integrativi di esercizio, i quali non saranno ripetuti in applicazione dell' del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1042, si applicano per la residua durata della concessione, alle aziende che fruiscono delle provvidenze recate dalla presente legge.
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