Art. 12
LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221
In vigore dal 10 ott 1952
Sui finanziamenti occorrenti al concessionario, per la parte di spesa non coperta dai contributi previsti dall' della presente legge, è data facoltà al Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i trasporti, di concedere, per la durata di 25 anni, la garanzia sussidiaria dello Stato ad Istituti, Enti o Sezioni di credito autorizzati ad esercitare il credito a medio ed a lungo termine, ad Istituti, Enti o Società di previdenza e di assicurazione ed all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.
Ai finanziamenti di cui sopra si estendono, in quanto applicabili, le condizioni e modalità di cui al decreto legislativo 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte concernenti provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.
Gli atti e contratti con i quali vengono concessi i finanziamenti suddetti e la garanzia statale, come pure gli atti e contratti di consolidamento, estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa.
Le relative formalità sono altresì esenti dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro e gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Restano ferme le eventuali maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli istituti ed enti finanziatori. Gli onorari notarili sono ridotti alla misura di un decimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-08-02;1221#art-12