Art. 10

LEGGE 6 giugno 1952, n. 736

In vigore dal 24 lug 1952
Ai trattamenti complessivi spettanti in base agli della presente legge va aggiunta l'indennità di caropane, a norma del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni ed aggiunte, da prelevarsi dal "Fondo adeguamento pensioni" istituito in base al precedente .
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