Art. 15
LEGGE 6 giugno 1952, n. 736
In vigore dal 24 lug 1952
Per tutto quanto non risulti modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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