Art. 13
LEGGE 6 giugno 1952, n. 736
In vigore dal 24 lug 1952
All' del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è aggiunto il seguente comma:
"In caso di trapasso, per qualsiasi motivo, di gestione di imposte di consumo, il nuovo gestore è solidalmente responsabile con i precedenti, per il mancato o irregolare versamento dei contributi relativi alle gestioni cessate".
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