Art. 11

LEGGE 6 giugno 1952, n. 736

In vigore dal 24 lug 1952
Le indennità e i rimborsi di contributi di chi agli del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, sono sempre calcolati in base all'ammontare dei soli contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia.
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LEGGE 6 giugno 1952, n. 736 (Art. 11 Istituzione di un "Fondo adeguamento pensioni" per migliorare il trattamento di pensione del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo) — Testo vigente | Portale Normativo