Art. 11
LEGGE 6 giugno 1952, n. 736
In vigore dal 24 lug 1952
Le indennità e i rimborsi di contributi di chi agli del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, sono sempre calcolati in base all'ammontare dei soli contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia.
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