Art. 12

LEGGE 6 giugno 1952, n. 736

In vigore dal 24 lug 1952
All'art. 33 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è aggiunto il seguente comma: "La pensione di invalidita decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-06-06;736#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo