Art. 12
LEGGE 6 giugno 1952, n. 736
In vigore dal 24 lug 1952
All'art. 33 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è aggiunto il seguente comma:
"La pensione di invalidita decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-06-06;736#art-12