Art. 8

LEGGE 6 giugno 1952, n. 736

In vigore dal 24 lug 1952
. Il trattamento complessivo spettante ai titolari di pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1950 a norma del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, è determinato, con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1950, nella misura risultante dalla seguente tabella: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Il trattamento complessivo spettante ai superstiti la cui pensione deriva da pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1950, è determinato, con effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1950 o da quella di decorrenza della pensione, se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percentuali di cui all'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.
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