Art. 8
LEGGE 6 giugno 1952, n. 736
In vigore dal 24 lug 1952
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Il trattamento complessivo spettante ai titolari di pensioni
liquidate anteriormente al 1 gennaio 1950 a norma del regolamento
approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato
con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, è determinato, con
effetto dalla stessa data del 1 gennaio 1950, nella misura risultante
dalla seguente tabella:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Il trattamento complessivo spettante ai superstiti la cui pensione
deriva da pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore al 1
gennaio 1950, è determinato, con effetto dalla stessa data del 1
gennaio 1950 o da quella di decorrenza della pensione, se posteriore,
applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo
la tabella precedente, le percentuali di cui all'art. 17 del
regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.
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