Art. 3
LEGGE 6 giugno 1952, n. 736
In vigore dal 24 lug 1952
.
Ferme restando le disposizioni di cui agli del
decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313,
riguardanti la liquidazione della pensione a carico del Fondo di
previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di
consumo, a decorrere dal 1 gennaio 1950 e fino al 31 dicembre 1955,
il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi
diritto è integrato fino a raggiungere una percentuale della
retribuzione soggetta a contributo percepita dal l'iscritto negli
ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale è stato
versato il contributo per il Fondo di previdenza.
Detta percentuale è stabilita nella seguente misura:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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