Art. 3

LEGGE 6 giugno 1952, n. 736

In vigore dal 24 lug 1952
. Ferme restando le disposizioni di cui agli del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, riguardanti la liquidazione della pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, a decorrere dal 1 gennaio 1950 e fino al 31 dicembre 1955, il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto è integrato fino a raggiungere una percentuale della retribuzione soggetta a contributo percepita dal l'iscritto negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale è stato versato il contributo per il Fondo di previdenza. Detta percentuale è stabilita nella seguente misura: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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