Art. 14

LEGGE 6 giugno 1952, n. 736

In vigore dal 24 lug 1952
All'art. 27 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1948, n. 1134, sono aggiunti i seguenti commi: "I contributi per il riconoscimento di maggiore anzianità posteriore all'8 luglio 1938, tardivamente denunziata, sono calcolati sulla base della retribuzione corrisposta al dipendente al momento della denuncia della maggiore anzianità. Ugualmente sono calcolati in base alla retribuzione corrisposta dall'epoca del riconoscimento i contributi arretrati per i lavoratori che siano tardivamente denunciati per l'iscrizione al Fondo. I contributi relativi a periodi di anzianità successivi all'8 luglio 1938 devono essere versati in unica soluzione dal datore di lavoro che procede al riconoscimento dell'anzianità".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-06-06;736#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo