Art. 7

LEGGE 30 luglio 1951, n. 948

In vigore dal 6 ott 1951
Il denunziante deve inoltre, entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia, presentare al presidente del tribunale od al pretore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, in ragione della rispettiva competenza per valore, un ricorso circostanziato e corredato da tutte quelle prove, le quali valgano a dimostrare il possesso nel ricorrente del libretto che si asserisce smarrito, distrutto o sottratto. Copia in carta libera del ricorso deve essere trasmessa a cura del ricorrente all'Istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l'Istituto, entro cinque giorni dal ricevimento della lettera, deve comunicare in via riservata al presidente del tribunale od al pretore copia semplice dell'intero conto relativo al libretto al quale si ritiene possa riferirsi il ricorso.
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