Art. 11
LEGGE 30 luglio 1951, n. 948
In vigore dal 20 set 1987
Quando si tratti di libretto, la cui somma iscritta a credito rientri nella competenza del pretore, questi col decreto che ne dichiara la inefficacia, autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso il termine di novanta giorni dalla data dell'affissione del decreto stesso o di un estratto nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, purchè sempre nel frattempo non venga fatta opposizione, esclusa ogni altra formalità di pubblicazione.(1) (2)(3)(4)(7)(8)(9)
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