Art. 13

LEGGE 30 luglio 1951, n. 948

In vigore dal 6 ott 1951
Decorsi i termini di cui ai precedenti , senza che siano state fatte opposizioni e senza che il libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato, il ricorrente ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato.
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LEGGE 30 luglio 1951, n. 948 (Art. 13 Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari.) — Testo vigente | Portale Normativo