Art. 18

LEGGE 30 luglio 1951, n. 948

In vigore dal 17 giu 1989
Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili soltanto ad aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio, legalmente esistenti ed autorizzate, restando abrogata ogni precedente disposizione di legge o norma speciale in materia incompatibile con lo disposizioni della presente legge. Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera l'importo di lire un milione .
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