Art. 19

LEGGE 30 luglio 1951, n. 948

In vigore dal 6 ott 1951
Le procedure contemplate nella presente legge, debbono essere osservate anche in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di polizze, certificati o altri documenti, comunque denominati, nominativi o al portatore, rappresentativi di titoli o valori in genere depositati presso le aziende di credito e gli enti e società di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Caprarola, addì 30 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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