Art. 15

LEGGE 30 luglio 1951, n. 948

In vigore dal 6 ott 1951
Il rilascio a norma della presente legge, di duplicati di buoni nominativi e di libretti nominativi o al portatore, estingue nei confronti dell'Istituto emittente i diritti del detentore, ma non pregiudica le eventuali ragioni che questi abbia contro chi ha ottenuto il duplicato.
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