Art. 14
LEGGE 30 luglio 1951, n. 948
In vigore dal 6 ott 1951
Il duplicato può essere rilasciato dall'Istituto emittente ancorchè vi sia stata opposizione del detentore, se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto, giusta certificazione del cancelliere da prodursi all'Istituto a cura del ricorrente.
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