Art. 9
LEGGE 30 luglio 1951, n. 948
In vigore dal 20 set 1987
Il presidente del tribunale od il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del ricorrente, ove anche in base alla copia del conto di cui all' ed alle ulteriori riservate informazioni che secondo i casi può chiedere all'Istituto emittente, non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte con il ricorso, ha facoltà di chiamare il ricorrente per ottenere i chiarimenti del caso e raccogliere le prove che facciano difetto, nonchè di fargli confermare con giuramento la verità delle circostanze esposte nel ricorso.
Il presidente del tribunale od il pretore, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte, emette nel più breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati ed i requisiti del libretto, ne pronuncia la inefficacia ed autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto o di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
Il presidente del tribunale od il pretore può, con riguardo all'importo del libretto ed in rapporto ad altre circostanze, disporre la pubblicazione del decreto sui quotidiani o periodici del luogo dove il libretto è pagabile, oltre che nella Gazzetta Ufficiale.(1)(2)(3)(4)(7)(8)
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