Art. 18 · LEGGE 30 luglio 1951, n. 948

Art. 18

LEGGE 30 luglio 1951, n. 948

In vigore dal 17 giu 1989
Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili soltanto ad aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio, legalmente esistenti ed autorizzate, restando abrogata ogni precedente disposizione di legge o norma speciale in materia incompatibile con lo disposizioni della presente legge. Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera l'importo di lire un milione .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-07-30;948#art-18