Art. 5
LEGGE 30 luglio 1951, n. 948
In vigore dal 25 dic 1980
Decorso il termine stabilito nel precedente senza che il buono o libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato e senza che siano state fatte opposizioni, il denunciante ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato.
Il duplicato può essere rilasciato dall'Istituto emittente ancorchè vi sia stata opposizione del detentore, se il relativo giudizio sia stato dichiarato estinto giusta certificazione del cancelliere da prodursi all'Istituto emittente a cura del denunciante. (7)
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