Art. 4

LEGGE 30 luglio 1951, n. 948

In vigore dal 6 ott 1951
L'opposizione deve essere proposta davanti all'autorità giudiziaria, competente per valore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto è pagabile, con citazione da notificarsi all'Istituto, presso lo stabilimento predetto, ed a chi ha presentato la denuncia. L'opposizione, tranne il caso in cui venga proposta dallo stesso Istituto emittente, non è ammissibile senza il deposito del buono o libretto presso la Cancelleria. Se l'opposizione del detentore è respinta, il buono o libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al denunciante dopo che la relativa sentenza è passata in cosa giudicata.
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