Art. 1

LEGGE 30 luglio 1951, n. 948

In vigore dal 6 ott 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile.
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