Art. 2
LEGGE 30 luglio 1951, n. 948
In vigore dal 6 ott 1951
La denuncia di cui al precedente articolo deve contenere ogni estremo che valga ad identificare il buono o libretto ed a stabilire le circostanze della perdita e, se fatta da persona diversa dall'intestatario, deve essere inoltre corredata della documentazione atta a dimostrare il diritto del denunciante.
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