Art. 3

LEGGE 30 luglio 1951, n. 948

In vigore dal 20 set 1987
Ricevuta la denuncia, l'Istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissioni nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto è pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna all'Istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso, con avvertenza che, in difetto d'opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sarà considerato inefficace. (1)(2)(3)(4)
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