Art. 12
LEGGE 24 maggio 1951, n. 392
In vigore dal 29 giu 1951
(Trattamento dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori
dello Stato).
Il trattamento economico dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonchè degli avvocati e procuratori dello Stato e dei vice-referendari di prima e di seconda, classe e degli aiuto-referendari della Corte dei conti è stabilito nella tabella D annessa alla presente legge.
Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti , secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 11, con riferimento all'annessa tabella D.
Per quanto non è preveduto in questo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni generali relative agli impiegati dello Stato e quelle dei rispettivi ordinamenti.
Storico versioni
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