Art. 14
LEGGE 24 maggio 1951, n. 392
In vigore dal 29 giu 1951
(Riferimento a leggi e regolamenti generali).
Per quanto non è previsto nella presente legge continuano ad applicarsi le norme relative all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le successive modificazioni.
Continuano ad applicarsi altresì le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato e, agli effetti delle disposizioni nelle quali siano previsti i gradi gerarchici, il riferimento alle categorie, dei magistrati sarà fatto in base alle norme degli articoli 118, ultimo comma 128, secondo comma, 140 e alla tabella F dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
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