Art. 14

LEGGE 24 maggio 1951, n. 392

In vigore dal 29 giu 1951
(Riferimento a leggi e regolamenti generali). Per quanto non è previsto nella presente legge continuano ad applicarsi le norme relative all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le successive modificazioni. Continuano ad applicarsi altresì le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato e, agli effetti delle disposizioni nelle quali siano previsti i gradi gerarchici, il riferimento alle categorie, dei magistrati sarà fatto in base alle norme degli articoli 118, ultimo comma 128, secondo comma, 140 e alla tabella F dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
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LEGGE 24 maggio 1951, n. 392 (Art. 14 Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo