Art. 15

LEGGE 24 maggio 1951, n. 392

In vigore dal 29 giu 1951
(Decorrenza delle retribuzioni). La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1950 pel trattamento economico del personale allora in servizio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 maggio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI - PELLA - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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