Art. 15
LEGGE 24 maggio 1951, n. 392
In vigore dal 29 giu 1951
(Decorrenza delle retribuzioni).
La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1950 pel trattamento economico del personale allora in servizio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI
- PELLA -
PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-05-24;392#art-15