Art. 13

LEGGE 24 maggio 1951, n. 392

In vigore dal 29 giu 1951
(Onere finanziario). All'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 sarà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.
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