Art. 13
LEGGE 24 maggio 1951, n. 392
In vigore dal 29 giu 1951
(Onere finanziario).
All'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 sarà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.
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