Art. 10
LEGGE 24 maggio 1951, n. 392
In vigore dal 6 mag 1955
(Trattamento economico dei magistrati in servizio).
Il trattamento economico dei magistrati e le indennità annue per spese di rappresentanza e per l'esercizio di funzioni speciali sono stabiliti rispettivamente nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.
Ai magistrati è attribuita per ogni persona a carico un'indennità di famiglia di L. 2000 mensili lorde.
Per l'attribuzione dell'indennità di cui al precedente comma valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di concessione delle quote complementari dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.
In relazione al nuovo trattamento economico previsto dai precedenti commi, sono soppresse le indennità di carica e di toga e non si applicano ai magistrati le disposizioni in vigore concernenti l'indennità di carovita e relative quote complementari, l'indennità di caropane, il premio giornaliero di presenza, i compensi per lavoro straordinario e la 13ª mensilità.
COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1952, N. 212
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