Art. 7

LEGGE 24 maggio 1951, n. 392

In vigore dal 3 lug 1970
(Amissione in Magistratura e promozioni). Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1955, N. 907 COMMA ABROGATO DALLA L. 25 maggio 1970, n. 357
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