Art. 4

LEGGE 24 maggio 1951, n. 392

In vigore dal 29 giu 1951
(Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione). I magistrati di Corte di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni: 1) di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte; 2) di presidente di sezione delle Corti di appello e di avvocato generale presso le stesse Corti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-05-24;392#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo