Art. 2
LEGGE 24 maggio 1951, n. 392
In vigore dal 23 mag 1952
(Funzioni dei magistrati di Tribunale).
I magistrati di Tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di Tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i Tribunali e di pretore.
Ad esercitare le predette funzioni possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio
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