Art. 11

LEGGE 24 maggio 1951, n. 392

In vigore dal 29 giu 1951
(Trattamento di assistenza, quiescenza e previdenza dei magistrali). Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonchè ai fini del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi stabiliti dall'annessa tabella A sono computabili in ragione del 60 per cento, restando abrogata per i magistrati la norma contenuta nell' della legge 29 aprile 1949, n. 221, e soppressa la concessione degli assegni di caroviveri e dell'indennità di caropane annessi alla pensione. Il trattamento di pensione derivante dalla applicazione della presente legge è esteso ai magistrati cessati dal servizio prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi di cui alle allegate tabelle A e D, nonchè alle loro famiglie, con effetto dalla stessa data di decorrenza dei nuovi stipendi.
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