Art. 12 · LEGGE 24 maggio 1951, n. 392

Art. 12

LEGGE 24 maggio 1951, n. 392

In vigore dal 29 giu 1951
(Trattamento dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato). Il trattamento economico dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonchè degli avvocati e procuratori dello Stato e dei vice-referendari di prima e di seconda, classe e degli aiuto-referendari della Corte dei conti è stabilito nella tabella D annessa alla presente legge. Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti , secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 11, con riferimento all'annessa tabella D. Per quanto non è preveduto in questo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni generali relative agli impiegati dello Stato e quelle dei rispettivi ordinamenti.
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