Art. 9

LEGGE 11 maggio 1951, n. 384

In vigore dal 13 giu 1951
Il fondo di riserva della Cassa è costituito: a) dal capitale di cui all', n. 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1814, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge; b) dai residui che si verificano a chiusura del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario; c) dalle offerte volontarie effettuate dai soci, che pervengono alla Cassa senza specifica destinazione; d) dalla somma costituente il fondo Cassa del cancelliere, alla data di entrata in vigore della presente legge.
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