Art. 13

LEGGE 11 maggio 1951, n. 384

In vigore dal 13 giu 1951
Il Consiglio centrale è coadiuvato dai Consigli distrettuali. I Consigli distrettuali, che hanno sede presso ogni Corte di appello, sono composti di cinque cancellieri o segretari giudiziari, dei quali tre di grado non inferiore all'ottavo. I componenti dei Consigli distrettuali devono risiedere nella sede della Corte di appello. Essi vengono eletti dai cancellieri e segretari giudiziari residenti in ciascun distretto, secondo le norme che saranno emanate col regolamento di esecuzione della presente legge. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Tutte le cariche sono gratuite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-05-11;384#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo