Art. 13
LEGGE 11 maggio 1951, n. 384
In vigore dal 13 giu 1951
Il Consiglio centrale è coadiuvato dai Consigli distrettuali.
I Consigli distrettuali, che hanno sede presso ogni Corte di appello, sono composti di cinque cancellieri o segretari giudiziari, dei quali tre di grado non inferiore all'ottavo.
I componenti dei Consigli distrettuali devono risiedere nella sede della Corte di appello. Essi vengono eletti dai cancellieri e segretari giudiziari residenti in ciascun distretto, secondo le norme che saranno emanate col regolamento di esecuzione della presente legge.
Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Tutte le cariche sono gratuite.
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